Requisiti di cui al D.M. 05.08.2011 – Ex Legge 818/84

Art. 3 Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno

Per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cuial comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

L’attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e’ richiesta:

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sara’ comprovato dall’interessato all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
b) periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e’ richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneita’ dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Art. 4 Programmi e organizzazione dei corso

1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonche’ la durata degli specifici insegnamenti.

2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi:

a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell’incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attivita’ a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi e’ affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorita’ scolastiche o universitarie.

4. La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi e’ approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita’, le proposte che i soggetti organizzatori formulano.

5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale e’ affidato il compito di:

a) predisporre il modulo formativo in conformita’ con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento;
b) coordinare l’attivita’ formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento degli incarichi di docenza.

6. I soggetti organizzatori possono altresi’ proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento di incarichi di docenza.

7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, puo’ proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le universita’, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.

Art. 5 Esame di fine corso e commissione esaminatrice

1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, e’ previsto un esame inteso ad accertare l’idoneita’ dei partecipanti.

2. Qualora non superi l’esame, al candidato e’ consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.

3. La commissione preposta all’adempimento di cui al comma 1, e’ formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l’esame e’ il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.

5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole esito dell’esame, rilasciano all’interessato l’attestazione di cui all’art. 3, comma 2, lettera b).

6. Le universita’ abilitate al rilascio del titolo di perito industriale laureato, possono attivare, all’interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell’art. 4 del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all’art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.

Per ulteriori informazioni visitate il sito vigilidelfuoco.it