PROCEDURE SANZIONATORIE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 139/2006
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 97/2017, che ha modificato l’art.20 del D.Lgs.139/06, la sanzione penale nei casi di omessa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dell’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio risulta applicabile per tutte le attività soggette al controllo di Vigili del Fuoco, oggi individuate in Allegato I al D.P.R.151/11.
Tanto premesso, si porta a conoscenza che il Comando provinciale nel caso accerti la ritardata od omessa presentazione della SCIA (art.4 D.P.R. 151/2011) ovvero dell’ Attestazione Periodica di Conformità Antincendio (art.5 D.P.R.151/2011), provvederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20 del Decreto Legislativo in oggetto che recita : “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da258 a 2.582 euro, …(omissis)”.
Alleghiamo alla presente Newsletter la Circolare pervenuta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona sull’argomento.
com_vr_registro_ufficiale_2017_0020096